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Nessuna tutela per il diritto d’autore

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Uno slogan o un messaggio pubblicitario contenente marchi famosi non può essere tutelato dalla disciplina sul diritto d’autore: lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Uno slogan che cita marchi celebri sarebbe caratterizzato da una distintività basata non sull’originalità ma sul riconoscimento e ammirazione da parte del pubblico nei confronti della norietà. Il marchio notorio è il marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza. Per poter definire un marchio come noto si fa solitamente riferimento ad alcuni fattori, quali la presenza diffusa sul mercato, gli investimenti pubblicitari, la conoscenza e riconoscibilità tra gli utenti (ne abbiamo parlato qui). 

Nel caso di specie detto slogan era stato preventivamente registrato presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). In considerazione di tale previa registrazione, il suo titolare decideva di agire in giudizio lamentando l’utilizzo abusivo dello slogan da parte da parte di una nota casa automobilistica. La Suprema Corte affermava che, per ciò che concerne il diritto d’ autore, la rivendicazione del diritto di privativa a seguito di registrazione di un messaggio pubblicitario (slogan) necessita che “sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo”.

Pertanto nessuna tutela riguardante la normativa sul diritto d’autore potrà essere concessa allo slogan privo di originalità e creatività, in quanto mancante di un effetto evocativo indipendente dalla notorietà dei marchi contenuti nello stesso.

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Un chiarimento

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Le opere creative musicali, letterarie, teatrali, cinematografiche, delle arti visive nascono dalla creatività del loro autore e sono degne di protezione perchè espressione di un lavoro intellettuale. Il diritto d’autore ha proprio il compito di tutelare le opere frutto di creatività ed ingegno e nasce nel momento stesso in cui nasce l’opera.

Il diritto d’autore è il diritto che permette al suo autore di disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità e di opporsi ad ogni utilizzo non autorizzato. Per far valere i propri diritti sull’opera inedita, in Italia è necessario depositarne una copia presso la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Una volta depositata una copia dell’opera inedita presso la Siae, la stessa registra la data di deposito fornendo prova della data di creazione da cui decorrono i relativi diritti: il diritto morale di paternità dell’opera (personale ed inalienabile) ed il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera (di diffusione e riproduzione). Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno verrà versato alcun compenso (ne abbiamo parlato qui).

A tal proposito ci sono state però delle eccezioni, come in una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è espressa circa l’estensione della durata del diritto d’autore oltre i 70 anni dalla morte del suo autore per alcuni cartoni Disney (quelli più antichi come “Biancaneve e i sette nani”). A fondamento di tale decisione la Suprema Corte ha addotto la retroattività dell’art. 17 della legge n. 52/1996 che estende la durata del diritto d’autore “a 70 anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata”.

Inoltre, a quanto pare, poi con il Public Domain Day 2022 sono scaduti ufficialmente i diritti d’autore della Disney anche sui cartoni “Winnie-the-pooh” e “Bambi”, i quali diventano di dominio pubblico. Pertanto la questione rimane ancora aperta.

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