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i requisiti per brevettarli

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I “novel food” sono i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale; per poter essere brevettati è necessario che  siano frutto di nuove tecnologie mai applicate o di processi produttivi di lavorazione/fabbricazione innovativi in grado di produrre un “effetto tecnico”.

Come previsto dal nuovo Regolamento UE, “sono alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microrganismi, funghi o alghe”. Si tratta di prodotti alimentari con una composizione nuova o modificata in grado di apportare cambiamenti al valore nutritivo del prodotto e/o al suo metabolismo. 

Possiamo citare a titolo esemplificativo le nuove fonti di vitamina k, i semi di chia, l’integratore olio di krill, la carne in provetta cioè i tessuti proteici ottenuti in laboratorio per donare aspetto, consistenza e sapore propri della carne vera, come è avvenuto per l’impossible burger. Un altro esempio è dato dalla tecnologia gluten friendly che si basa su un processo fisico-chimico a cui viene sottoposto il grano prima della molitura; è in grado di donare nuova forma al glutine conservandone tutte le proprietà nutrizionali e organolettiche.

Come stabilito dall’Unione Europea il “novel food” deve essere:

  1. sicuro per il consumatore;
  2. etichettato correttamente, in modo da non sviare il consumatore;
  3. se il nuovo alimento è destinato a sostituire un altro, non deve differire in modo da risultare nutrizionalmente svantaggioso per il consumatore.

Per saperne di più consultare il portale della Commissione Europea sui Novel Food e quello del Ministero della Salute.

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Come tutelare il food

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Nel settore food (prodotti alimentari) generalmente non è possibile la registrazione di un brevetto: ci sono però delle eccezioni.
In generale, infatti, qualsiasi pietanza culinaria anche se originale o artistica non possiede i requisiti per poter essere brevettata (ne abbiamo parlato qui), in quanto un brevetto nasce per tutelare un’invenzione, un oggetto od un procedimento di lavorazione/fabbricazione innovativo che produce un “effetto tecnico”; un prodotto alimentare o una ricetta particolare invece non risolve un problema della tecnica.

Questa è la regola generale ma fanno eccezione alcuni prodotti che sono emersi negli ultimi anni, tra questi gli integratori alimentari, gli alimenti addizionati o ad esempio  i cosiddetti “novel food” ossia i cibi nuovi che non fanno parte della cultura alimentare tradizionale. Questi ultimi sono alimenti frutto di nuove tecnologie o di processi produttivi innovativi. Possiamo citare gli ormai noti semi di chia, come anche l’integratore olio di Krill.

Un esempio curioso è l'” Impossible Burger”, opera del professore americano Patrick O’Reilly Brown che ne ha tutelato il prodotto  vegetale con svariati brevetti tra cui uno che riguarda una particolare proteina in grado di riprodurre non solo il sapore ma persino l’aspetto “al sangue” del burger.

Se poi non è possibile procedere con il brevetto perchè non vi sono i requisiti, allora si può agire tutelando il know-how cioè il complesso delle conoscenze per il corretto svolgimento di una tecnologia. Parliamo dei piani di marketing o commerciali, dei procedimenti scientifici e così via, per i quali è possibile proteggerne il segreto aziendale.

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