Quando è illecito?
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Sappiamo che la produzione e/o distribuzione di merci contraffatte costituisce un illecito. Ma lo è anche il suo acquisto? E se sì, sempre?
Diciamo subito che se l’acquisto di prodotti esteri aventi un marchio contraffatto non è destinato ad uso personale, rientra nell’attività illecita e pertanto tale attività sarà perseguibile penalmente. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea.
In particolare riguardo l’acquisto da parte di un privato di merce contraffatta, la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato un concetto importante: quando l’attività di acquisto avviene frequentemente e riguarda un certo volume di prodotti come ad esempio un lotto, si tratterà di attività commerciale destinata non certo al consumo personale ma alla vendita.
Quindi non commette reato chi acquista un paio di occhiali non originali piuttosto che un orologio contraffatto, se si tratta di acquisto singolo destinato esclusivamente ad uso personale.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che deve essere valutato come “uso in commercio”, secondo quanto disciplinato dall’art. 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95 anche l’attività di un privato che, pur non avendo e non esercitando un’attività commerciale, riceve dall’estero e distribuisce sul mercato prodotti palesemente non destinati all’uso privato senza il consenso del titolare del marchio.
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