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Packaging

Come tutelare la confezione di un prodotto

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packagingCon il termine “Packaging” si è soliti indicare l’imballaggio di un prodotto, inteso sia in termini di confezione che di processo industriale ed estetico. In questo contesto, poniamo l’accento esclusivamente sul fattore estetico del packaging di un prodotto.

Con opportune e creative tecniche di design e produzione, la confezione di un prodotto può assolvere non solo alla primaria funzione di contenimento e protezione del prodotto, ma anche a quella di vero e proprio veicolo pubblicitario e distintivo del prodotto. Da qui l’esigenza di porre una tutela alla particolare forma creativa della confezione: ciò è possibile mediante la registrazione del marchio o il modello di design.

Si è abituati a pensare che la registrazione di un marchio riguardi solamente i segni che possano essere rappresentati graficamente quali parole, disegni, lettere, cifre, particolari combinazioni di colori, ma nella fattispecie di “marchio” possono rientrare anche le confezioni dei prodotti. La condizione principale che una confezione deve possedere è quella della originalità, ovvero affinchè essa possa essere tutelata attraverso un marchio, deve distinguersi dalle altre confezioni di aziende concorrenti della stessa categoria merceologica, e permettere al cliente di identificarla facilmente.

La confezione di un prodotto avente particolari caratteri di creatività ed originalità, può essere tutelata anche per mezzo del modello di design: con tale registrazione viene tutelato tutto ciò che ha carattere di innovatività puramente estetica.

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Made in Italy

Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy

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Made in ItalyLa registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.

Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.

Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).

La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’OAMI o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.

In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.

Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.

Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.

Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.

Ing. Marzulli

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Design e Modello

Differenze con il Diritto d’autore

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modello designL’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali. Registrando un disegno o modello ci si tutela da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione, vendita, importazione di prodotti con lo stesso aspetto o stessa forma del proprio prodotto (od anche molto simile e confondibile); si ottiene inoltre un bene commerciale che si può concedere in licenza oppure cedere a fronte di un compenso.

La normativa prevede la protezione di alcuni tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d’autore, oppure ricorrendo ad entrambe le misure di tutela. Le sostanziali differenze tra i due tipi di tutela sono:

  • modalità di registrazione: un disegno o modello può essere tutelato tramite deposito della domanda presso l’UIBM che emetterà un certificato di registrazione probatorio della titolarità della proprietà su quel disegno o modello in caso di controversia; al contrario il diritto d’autore non prevede registrazione poichè nasce automaticamente con la creazione dell’opera; al più è possibile depositare un’opera inedita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, o presso la SIAE, per attestare la data certa di creazione;
  • margine di protezione: la protezione derivante dalla registrazione di un modello è assoluta e, in caso di imitazione, prescinde dalla intenzionalità dell’atto; nel diritto d’autore, al contrario, occorre provare che dietro l’azione di imitazione ci sia il dolo, dunque la volontà di porla in essere;
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Modello di Utilità – Invenzione – Design

Differenze tra modello di utilità ed invenzione o design

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invenzione_brevetto_edison

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.

Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l’efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l’invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe quindi essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l’impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego.

Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal design. Infatti, il termine design si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la citata nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità.

Ing N. Marzulli

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