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Contraffazione di un Marchio

Imitazione di un marchio

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contraffazione marchioLa contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente.  Read the rest of this entry »

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Contraffazione

La merce contraffatta

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contraffazioneLe seguenti domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni concetti legati alla “contraffazione”, onde consentire al titolare di un diritto di Proprietà Intellettuale (nonché a chiunque altro) di acquisire una maggiore consapevolezza sul suo significato e sulle sue implicazioni.

Che cos’è si intende per merce contraffatta?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).

E per le altre merci che violano i diritti di privativa?
Più in generale, violano, i diritti di proprietà intellettuale le merci che ledono diritti relativi a brevetti, indicazioni di provenienza geografica dei prodotti, disegni industriali, certificati protettivi complementari e privativa nazionale per ritrovati vegetali.

Cosa viene contraffatto oggi?
Oggi si falsifica di tutto. La creatività dei falsari non conosce limiti e contrariamente ad un opinione largamente diffusa, ovvero che i beni maggiormente contraffatti sono quelli voluttuari e di lusso, i cinque prodotti maggiormente contraffatti o piratati a livello mondiale sono gli oggetti in pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e DVD nonché i tessili.

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Il giudizio di contraffazione

Come il Giudice decide nei conflitti tra marchi

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giudizio-contraffazione-del-marchioLa soluzione del conflitto nascente dalla violazione dei diritti di esclusiva (contraffazione) conferiti dalla registrazione del marchio (ad es.  registrazione del marchio nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) richiede un’analisi complessa e individuale, non standardizzabile. Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati, anche nell’ambito del diritto comunitario ed internazionale, sì da orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

È da precisare che presupposto necessario perchè si possa parlare di contraffazione del marchio registrato è la confondibilità cioè la possibilità che, mediante utilizzo di un segno distintivo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Tale rischio di confusione per il pubblico è particolarmente intenso quando il segno distintivo è non solo identico o simile al marchio registrato ma è anche utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli distinti con il marchio registrato.

L’esame di confondibilità tra il marchio registrato e un segno simile utilizzato per distinguere prodotti o servizi identici e/o affini deve essere diretto in primo luogo ad accertare la presenza di caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano produrre il rischio di creare nel pubblico quella confusione sulle attività delle imprese e sull’origine dei prodotti e dei servizi che la tutela del  marchio registrato intende evitare. Tali caratterizzazioni si apprezzano essenzialmente sotto i profili  grafico-visivo, fonetico e concettuale:  è il cd. criterio della Valutazione globale e sintetica del segno distintivo nelle sue componenti distintive Fonetica, Visuale, Concettuale. Read the rest of this entry »

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