Violazione diritti
Marchio e nome dominio
come comportarsi quando sono uguali
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Un dominio internet è dotato di carattere distintivo proprio come il marchio; vediamo come ci si comporta quando sono uguali o molto simili tra loro. Prima di analizzare sinteticamente i vari casi, elenchiamo subito quali sono quelli che possono verificarsi:
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marchio noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;
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marchio non noto esistente e successiva registrazione di un nome a dominio uguale;
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nome a dominio e successiva registrazione di un marchio uguale.
In generale, quando si verifica un caso di identicità tra un marchio ed un nome a dominio, la recente giurisprudenza tende ad orientarsi verso l’applicazione della normativa sulla proprietà industriale; ciò detto, esaminiamo i vari casi.
Il primo caso è riconducibile alla pratica scorretta del “cybersquatting”; essa consiste nella registrazione di nomi a dominio uguali a marchi esistenti dotati di notorietà. È indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio; il titolare di quest’ultimo può agire legalmente per ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione.
Diritto d’autore contro marchio
cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?
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Supponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.
Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.
Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.
Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito di novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).
Informazioni segrete
protezione del patrimonio di informazioni aziendali
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Cominciamo subito col dire che anche il patrimonio di informazioni segrete di un’azienda, è tutelabile mediante il ricorso a leggi specifiche. C’è però una condizione da rispettare e cioè che tali informazioni siano state mantenute segrete mediante il ricorso a pratiche inequivocabilmente dimostrabili.
Ciò implica che qualora si presuma che un soggetto (ad esempio un concorrente) abbia sottratto delle informazioni segrete, bisogna dimostrare di aver adottato idonee misure per mantenere segrete le informazioni in questione. Non è cioè sufficiente accusare qualcuno di sottrazione di informazioni interne, bensì occorre dimostrare che ci si avvaleva di metodiche e misure atte ad evitare che ciò avvenisse.
Cosa si intende per “informazioni segrete”? S’intendono le conoscenze che vanno a costituire il know-how aziendale e che servono per produrre un bene od attuare un processo produttivo (anche non brevettato). Esse devono cioè derivare da studi, da ricerche o dall’esperienza; anche l’elenco clienti di un’azienda, rappresenta un patrimonio di informazioni tutelabile.
Ecco quindi un ulteriore requisito che deve caratterizzare le informazioni affinchè siano tutelabili: devono essere suscettibili di utilizzazione economica. Devono cioè riguardare fattori che hanno ripercussioni economiche e che danno cioè un vantaggio competitivo all’azienda che le detiene.
Volendo fare degli esempi,
Rimedi alla contraffazione
le soluzioni alla dilagante “moda” dei prodotti contraffatti
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Il dato di fatto è che siamo letteralmente circondati da prodotti contraffatti: borse, scarpe, abiti, giocattoli, alimenti, gioielli, cosmetici e farmaci. Nella maggior parte dei casi, si acquista un prodotto contraffatto perché non ci si può permettere il prodotto originale però si desidera comunque ostentarlo.
In altri casi interviene addirittura il fenomeno “moda”, che vuole il ricorso al prodotto contraffatto come dimostrazione di furbizia o come divertimento, con l’autogiustificazione derivante dalla voglia di punire la griffe di turno giudicata troppo avida. Secondo stime recenti, l’Italia è al terzo posto nell’Unione europea per consumo di merci contraffatte.
Ciò dimostra che il settore della contraffazione “tira”; l’imprenditoria criminale ne cavalca quindi l’onda del successo e punta sulla qualità dei prodotti contraffatti. Recenti sequestri mostrano prodotti fatti talmente bene da mettere in crisi persino il perito consultato dai finanzieri per esaminare la merce contraffatta.
Capi fasulli sono stati sequestrati persino dai rivenditori ufficiali, il che è la dimostrazione circa la qualità che hanno raggiunto i prodotti contraffatti. Urgono pertanto validi strumenti per contrastare il fenomeno ed evidenziare i prodotti contraffatti. Allo scopo, riportiamo due notizie riguardanti due sistemi brevettati che servono a tutelare i produttori ed a dimostrare inequivocabilmente la natura contraffatta del prodotto eventualmente sequestrato.
Brevetti Rand
Alla base di uno sviluppo sostenibile
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I Brevetti RAND sono brevetti che non possono essere oggetto di controversie in quanto nascono proprio col fine della condivisione della tecnologia in essi contenuta, a condizioni predefinite. Negli ultimi tempi stiamo assistendo a molteplici guerre fra colossi, specie dell’informatica e telecomunicazioni, in cui i brevetti vengono usati come vere e proprie armi (vedi articolo).
I colossi in questione (Apple, Samsung, Google ed altri) si sono resi conto sulla propria pelle che tali scontri impegnano però enormi risorse (non solo economiche) e sarebbe pertanto il caso trovare delle strade alternative per limitare le controversie e, allo stesso tempo, difendere comunque i propri interessi commerciali.
A tal fine, le più grandi aziende tecnologiche mondiali si sono riunite in Svizzera per parlare tra le altre cose di brevetti; in particolare, l’obbiettivo è stato quello di valutare l’efficacia dei “brevetti RAND” (reasonable and non-discriminatory) e di migliorarne la regolamentazione. I brevetti RAND sembra infatti che possano rispondere all’esigenza di consentire lo sviluppo tecnologico limitando le controversie.
Un brevetto RAND prevede un corrispettivo economico automatico al detentore del brevetto potenzialmente violato, senza che questi possa però agire contro il contraffattore impedendogli di produrre e vendere il prodotto che viola il brevetto. I brevetti RAND prevedono cioè che chi voglia utilizzare un dispositivo protetto da brevetto possa farlo senza chiedere l’autorizzazione, purchè venga corrisposta la quota economica stabilita per legge a chi lo ha registrato.



UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
OHIM - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
EPO - Ufficio Brevetti Europeo
WIPO - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale