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un servizio dello studio Ing. Marzulli

Diritti d’autore

Diritto d’autore contro marchio

cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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diritto d'autore VS marchioSupponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito di novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

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Protezione Proprietà Industriale in Cina e Russia

Servizio informativo gratuito

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tutela Cina RussiaLa Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-U.I.B.M. mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese, che intendono internazionalizzare, un servizio informativo gratuito, svolto  con la collaborazione di esperti volontari iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, sulla protezione dei diritti di proprietà industriale in Cina e in Russia.

Gli utenti possono accedere al servizio prendendo un appuntamento con i consulenti, previa prenotazione e indicazione dell’argomento di interesse, ovvero inviando il quesito nel caso in cui non si intendesse richiedere un appuntamento.

Sia per la richiesta di una prenotazione che per la formulazione di un quesito è necessario compilare uno specifico modulo e da inviare al seguente indirizzo sportello.tutela@sviluppoeconomico.gov.it La segreteria del servizio provvederà a fissare l’appuntamento dandone comunicazione all’utente ovvero a trasmettere le risposte ai quesiti.

Gli incontri si svolgeranno dalle 14:00 alle 16:00 presso la Sala del Pubblico, nella sede di Roma, Via Molise 19, ed avranno una durata massima di circa trenta minuti. Ciascun utente non potrà usufruire del servizio più di una volta per lo stesso oggetto (invenzione, modello, disegno o marchio).

Si fa presente che gli esperti hanno l’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 206 del Codice della Proprietà Industriale e non potranno utilizzare o divulgare le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività. Nell’ambito delle attività svolte non si instaurerà alcun rapporto diretto di assistenza professionale tra gli esperti e gli utenti e dalle informazioni fornite dagli esperti non potrà derivare a questi ultimi alcuna responsabilità professionale.

Fonte UIBM

Opere fotografiche

Diritti sulle fotografie

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opera fotograficaLa tutela delle opere fotografiche si basa sulla distinzione di tre categorie di opere:

  • riproduzioni fotografiche: pure e semplici riproduzioni di scritti, documenti, disegni tecnici o oggetti simili.
  • semplici fotografie: immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire;
  • opere fotografiche: fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore, e l’espressione inventiva della sua personalità.

Le riproduzioni fotografiche non godono di una specifica protezione in quanto sono liberamente utilizzabili, mentre le restanti due categorie posseggono due aspetti comuni:

  1. il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia e non alla morte dell’autore;
  2. per godere di tutela, l’immagine deve essere accompagnata da: nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata.

Le distinguono, invece, i differenti diritti da rivendicare e la durata degli stessi:

  • per la tutela delle semplici fotografie si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso, essa dura 20 anni dal momento della produzione e l’autore gode del diritto di esclusiva sulla riproduzione e/o diffusione del materiale fotografato e del diritto ad un compenso in caso di utilizzo delle sue foto, a condizione che queste riportino i dati sopracitati (nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata);
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Design e Modello

Differenze con il Diritto d’autore

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modello designL’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali. Registrando un disegno o modello ci si tutela da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione, vendita, importazione di prodotti con lo stesso aspetto o stessa forma del proprio prodotto (od anche molto simile e confondibile); si ottiene inoltre un bene commerciale che si può concedere in licenza oppure cedere a fronte di un compenso.

La normativa prevede la protezione di alcuni tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d’autore, oppure ricorrendo ad entrambe le misure di tutela. Le sostanziali differenze tra i due tipi di tutela sono:

  • modalità di registrazione: un disegno o modello può essere tutelato tramite deposito della domanda presso l’UIBM che emetterà un certificato di registrazione probatorio della titolarità della proprietà su quel disegno o modello in caso di controversia; al contrario il diritto d’autore non prevede registrazione poichè nasce automaticamente con la creazione dell’opera; al più è possibile depositare un’opera inedita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, o presso la SIAE, per attestare la data certa di creazione;
  • margine di protezione: la protezione derivante dalla registrazione di un modello è assoluta e, in caso di imitazione, prescinde dalla intenzionalità dell’atto; nel diritto d’autore, al contrario, occorre provare che dietro l’azione di imitazione ci sia il dolo, dunque la volontà di porla in essere;
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Pirateria informatica

La SIAE ed il diritto d’autore

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pirateriaIl fenomeno della pirateria informatica, nel corso degli ultimi dieci anni, ha comportato il calo del fatturato dell’industria musicale italiana di ben il 76%. L’utilizzo improprio di software e reti informatiche per la condivisione ed il download veloce di file e documenti, hanno reso accessibili film e musica in modo del tutto gratuito, sfruttando servizi di “peer to peer” (P2P) e file-sharing.

La conseguenza è il sorgere di una concezione di apparente inutilità  a pagare il costo di un cd o di un brano su siti legali a pagamento quando si può scaricare tutto a costo zero. La stragrande maggioranza dei file condivisi tramite questi software, è musica protetta da copyright e la battaglia delle case discografiche è rivolta ai software di file-sharing al fine di garantire la tutela dei diritti d’autore.

Il diritto d’autore nasce per tutelare le opere creative, tra le quali sono incluse le opere musicali. La titolarità dell’opera e la conseguente protezione del diritto d’autore, vengono acquisite contestualmente alla creazione dell’opera stessa. Gli interpreti musicali, come tutti gli artisti degli altri campi di attività creativa, sono tutelati dalle norme specifiche sul diritto d’autore, proprio in quanto si guadagnano da vivere interpretando ed eseguendo opere dell’ingegno di carattere creativo.

Agli artisti la legge riconosce due tipologie di diritti esclusivi:

  • diritti morali: paternità, integrità, e pubblicazione dell’opera
  • diritti di utilizzazione economica: riproduzione, esecuzione, diffusione (mediante radio, televisione, ecc.), commercializzazione e modifiche dell’opera.

I diritti morali sono esclusivamente proprietà dell’autore e non possono essere ceduti; i diritti economici possono invece essere ceduti, trasmessi o acquisiti. La tutela economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte, dopodiché cade in pubblico dominio e ciò comporta il libero utilizzo.

(continua…)