Archive for category Registrazione e Deposito
Rinnovo marchio nazionale
Posted by UfficioBrevetti in Marchi, Marchio Italiano, Registrare un Marchio Nazionale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi on May 17, 2012
Come rinnovare un marchio Italiano
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Per rinnovare un marchio nazionale registrato, si deve depositare un’apposita domanda di rinnovo presso l’ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio; la domanda deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.
Nel momento del rinnovo, può essere depositata una versione leggermente modificata del marchio registrato, purché le modifiche apportate non interessino l’identità distintiva del marchio come originariamente depositato. Una volta depositata una domanda di rinnovo, il marchio è valido per ulteriori 10 anni decorrenti dalla data di scadenza della registrazione rinnovata.
Vediamo ora in dettaglio le operazioni da compiere per effettuare in autonomia il rinnovo di un marchio Italiano già registrato; presso la CCIAA della propria città occorre presentare
- N° 1 (originale) + 4 copie del modulo domanda (Modulo C)
- Attestazione del versamento di Euro 67,00 per una classe ed Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva, da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate–Centro Operativo di Pescara c/c n. 82618000
- Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito (spesso si pagano in loco).
- Una marca da bollo da Euro 14,62 (le marche da bollo diventano due se si chiede una copia conforme del verbale di deposito)
Contributi registrazione marchi
Posted by UfficioBrevetti in Marchi, Marchio Europeo - Comunitario, Marchio Internazionale, News e novità, OAMI, Registrare un Marchio Comunitario, Registrare un Marchio Internazionale, WIPO on May 9, 2012
Un bando per i marchi comunitari ed internazionali
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Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, è stato pubblicato il bando predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, per favorire la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale da parte delle imprese.
Con questa iniziativa si vogliono stimolare le micro, piccole e medie imprese italiane a registrare i marchi all’estero attraverso la concessione di un’agevolazione. L’importo dell’agevolazione può variare dai 4.000,00 ai 6.000,00 euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione.
L’impresa può presentare più domande di registrazione di marchi e le agevolazioni non potranno superare, in questo caso, 15.000,00 euro per impresa. Le domande di agevolazione possono essere presentate ad Unioncamere a partire dal 4 settembre 2012 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le risorse complessivamente a disposizione per le agevolazioni in favore delle imprese sono pari ad euro 4.500.000,00 e saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Forniamo il link al bando ed alla domanda. Per informazioni è possibile rivolgersi a Unioncamere infoimprese@progetto-tpi.it oppure visitare il sito http://www.unioncamere.gov.it/. È altresì possibile visitare il sito dell’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Fonte UIBM
Regolamento Marchio Collettivo
Posted by UfficioBrevetti in Marchi, Marchio Collettivo, Registrare un Marchio Collettivo on March 16, 2012
Il Regolamento d’uso
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Ricordiamo che un marchio collettivo garantisce l’origine, la qualità e la natura di un prodotto/servizio, e può essere utilizzato da una moltitudine di soggetti in possesso di determinati requisiti. Esso quindi non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti, bensì viene registrato al fine di essere concesso a tutti i soggetti che adeguano il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel Regolamento d’uso associato a quel determinato marchio collettivo.
Ciò implica che la registrazione di un marchio collettivo viene solitamente effettuata da quei soggetti, aziende o persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti/servizi che rispettino i criteri stabiliti.Ecco quindi che esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse.
Il Regolamento d’uso rappresenta il documento nel quale il soggetto titolare del marchio collettivo, disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi per l’associato; tale documento deve essere allegato alla domanda di registrazione e deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ed il prodotto/servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.
Truffe su Marchi e Brevetti
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Marchi, Registrazione e Deposito on January 13, 2012
Richieste di denaro ingannevoli
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“Ho ricevuto una richiesta di pagamento per il mio marchio (o brevetto), devo pagare?”. Riproponiamo questo argomento perchè questa domanda continua ad esserci posta frequentemente e nasconde quasi sempre una truffa. Esistono infatti delle società che nascono utilizzando ragioni-sociali volutamente ambigue (ossia confondibili con i nomi ufficiali degli Uffici Centrali effettivamente preposti), poi attingono i nominativi ed i riferimenti dei titolari di marchi e brevetti dalle banche dati pubbliche, ed infine inviano comunicazioni nelle quali vengono richieste delle somme di denaro per l’apparente registrazione del brevetto o del marchio.
In realtà, a ben guardare, queste società propongono quasi sempre di pubblicare il marchio in una propria banca dati, giustificando così la richiesta di denaro. Il trucco è quello di far sembrare la comunicazione “vera” ed effettivamente proveniente da un organo ufficiale; nella moltitudine di comunicazioni inviate, qualcuno casca sempre nella rete dei truffatori. Questi ultimi giocano sempre su questi elementi:
- un nome ambiguo e confondibile con quello di Organismi ufficiali
- riferimenti precisi al marchio o brevetto (reperibili su banche dati gratuite)
- riferimenti precisi al titolare (reperibili anche questi su banche dati gratuite)
- una lingua spesso diversa dalla propria così da rendere più difficile la comprensione della comunicazione
L’ignaro destinatario della comunicazione, si limita spesso a verificare soltanto la rispondenza dei dati citati, dopodiché essendo consapevole di aver presentato una domanda di registrazione di un marchio o brevetto, paga.
Classificazione di Nizza
La 10^ edizione
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Con l’inizio del 2012 è entrata in vigore la 10^ edizione della Classificazione di Nizza che, lo ricordiamo, venne istituita nel 1957 al fine di distinguere le varie categorie di prodotti e servizi durante la fase di registrazione di un marchio. Con l’avvio della nuova edizione, tutti i marchi da registrare dal 1° Gennaio 2012 dovranno rispettare tale classificazione aggiornata.
Nei Paesi che adottano la Classificazione di Nizza, coloro che registrano un nuovo marchio sono tenuti a specificare la classe (o le classi) alla quale appartiene il prodotto o servizio al quale si riferisce il marchio. Le classi sono in totale 45, suddivise in 34 per i prodotti e 11 per i servizi; nel momento in cui si designa una o più classi, si inibisce ad un eventuale concorrente di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe. Viceversa, la registrazione di un marchio uguale o simile in una classe differente, è quasi sempre possibile salvo delle eccezioni che vanno valutate singolarmente.
Il numero di classi da scegliere al momento della registrazione di un marchio, non è limitato ossia si possono potenzialmente designare tutte le 45 classi, pagando una tassa per ogni classe aggiuntiva oltre la prima (nel caso di deposito di un marchio nazionale), oppure oltre la terza (nel caso di deposito di un marchio comunitario).
In virtù di ciò, nel momento in cui si registra un marchio è opportuno pensare sia al prodotto o servizio che l’azienda offre al momento della registrazione, sia ai prodotti/servizi potenzialmente da sviluppare nel futuro; se quindi si presume di estendere in futuro il marchio ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire classi aggiuntive nella domanda iniziale (ricordiamo che non è possibile a posteriori aggiungere classi ad un marchi già registrato).
Made in Italy
Posted by UfficioBrevetti in Disegni, Modelli e Design, OAMI, Registrazione Disegno, Registrazione Opera Creativa, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, WIPO on December 9, 2011
Modelli e Disegni per tutelare il Made in Italy
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La registrazione di un modello di design rappresenta una forma di tutela utile a proteggere la parte propriamente estetica-ornamentale di un oggetto, dunque tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del prodotto, ignorando che l’applicazione del disegno possa o meno implicare un’utilità tecnica.
Per definire come tale un disegno o un modello, dove per disegno s’intende una creazione bidimensionale e per modello una creazione tridimensionale, deve entrare in gioco esclusivamente la sua forma esteriore che conferisca all’oggetto una sembianza singolare e caratteristica.
Ciò significa che le forme non proteggibili sono quelle dotate di carattere funzionale (ossia quelle che in virtù della loro forma permettono di ottenere una “utilità” che, magari, può essere oggetto di un brevetto per modello di utilità) e quelle necessarie affinché un prodotto venga realizzato o possa essere unito ad un altro prodotto (solo l’aspetto esteriore di quest’ultimo potrà, al limite, ritenersi degno di registrazione come modello di design).
La registrazione del disegno o modello (presso l’UIBM per quanto riguarda l’ambito nazionale, presso l’OAMI o la WIPO per l’ambito rispettivamente comunitario ed internazionale) è l’unico strumento valido per poter ottenere un duplice diritto: l’esclusiva di utilizzazione dei risultati del lavoro creativo ed innovativo sul piano estetico, e la facoltà di proibire a terzi l’uso non autorizzato della forma o di imitazioni della stessa.
In un mercato altamente competitivo come quello attuale, puntare sulla caratterizzazione estetica del proprio prodotto è sicuramente uno dei principali fattori strategici di successo per ottenere dei riscontri positivi e per difendersi dalla contraffazione sempre più diffusa di prodotti non originali.
Tuttavia, nonostante i costi modesti, la registrazione del modello di design non è ancora considerata a tutti gli effetti come un elemento strategico finalizzato ad esprimere la capacità innovativa e creativa di un’azienda produttrice di “Made in Italy”.
Valorizzare il “Made in Italy” è infatti quasi una necessità, specie nel mercato attuale in cui è presente una quantità enorme di beni che prendono origine da omologhi Italiani: le caratteristiche di creatività, qualità e stile presenti nei prodotti italiani sono infatti ammirate in tutto il mondo e purtroppo costituiscono un’attrattiva anche per tutti coloro che si affacciano sul mercato con l’intento di generare guadagni mediante imitazione e contraffazione dei prodotti “Made in Italy”.
Per questo motivo è molto importante ed è sempre consigliabile registrare il proprio modello di design, per tutelarsi dai falsi e permettere al “Made in Italy” di continuare a spiccare nello scenario mondiale, come da sempre accade, per il buon gusto, la raffinatezza e l’estro del lavoro eseguito dai produttori italiani.
Ing. Marzulli
Design e Modello
Posted by UfficioBrevetti in Diritti d'autore, Disegni, Modelli e Design, Proprietà Intellettuale, Registrazione Disegno, Registrazione Opera Creativa on November 4, 2011
Differenze con il Diritto d’autore
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L’espressione Design o Modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali. Registrando un disegno o modello ci si tutela da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo la fabbricazione, vendita, importazione di prodotti con lo stesso aspetto o stessa forma del proprio prodotto (od anche molto simile e confondibile); si ottiene inoltre un bene commerciale che si può concedere in licenza oppure cedere a fronte di un compenso.
La normativa prevede la protezione di alcuni tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d’autore, oppure ricorrendo ad entrambe le misure di tutela. Le sostanziali differenze tra i due tipi di tutela sono:
- modalità di registrazione: un disegno o modello può essere tutelato tramite deposito della domanda presso l’UIBM che emetterà un certificato di registrazione probatorio della titolarità della proprietà su quel disegno o modello in caso di controversia; al contrario il diritto d’autore non prevede registrazione poichè nasce automaticamente con la creazione dell’opera; al più è possibile depositare un’opera inedita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, o presso la SIAE, per attestare la data certa di creazione;
- margine di protezione: la protezione derivante dalla registrazione di un modello è assoluta e, in caso di imitazione, prescinde dalla intenzionalità dell’atto; nel diritto d’autore, al contrario, occorre provare che dietro l’azione di imitazione ci sia il dolo, dunque la volontà di porla in essere;
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Il Brevetto Internazionale
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Brevetto Internazionale PCT, Deposito Brevetto Internazionale PCT, EPO, WIPO on September 1, 2011
Come brevettare all’estero
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Abbiamo già diffusamente trattato il Brevetto Internazionale PCT in questo articolo (Come registrare un Brevetto Internazionale) ed in quest’altro (Il Brevetto Internazionale PCT); approfondiamo ora le alternative al PCT per la registrazione di un Brevetto all’estero.
Esistono tre modalità principali per proteggere un’invenzione all’estero:
- Il percorso nazionale: è possibile depositare una domanda di brevetto direttamente presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse; in tal caso la domanda di brevetto dovrà essere redatta nella lingua prevista in quel Paese e dovranno essere pagate le relative tasse nella valuta nazionale. Questo percorso può essere molto scomodo, soprattutto nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.
- Il percorso regionale: quando i Paesi di interesse sono tutti membri di un sistema regionale di brevetti (ad esempio la Comunità Europea), è possibile depositare un’unica domanda che abbia effetto su tutti (o solo alcuni) dei Paesi facenti parte di quel sistema regionale.
Di seguito sono riportati i riferimenti di alcuni uffici di brevetto su base regionale:
- l’Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO): www.aripo.wipo.net;
- l’Organizzazione per il Brevetto Eurasiatico (EAPO): www.eapo.org;
- l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO): www.epo.org;
- l’Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del Golfo: www.gulf-patent-office.org.sa;
- l’Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (OAPI): www.oapi.wipo.net; - Read the rest of this entry »
Patent Troll
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Marchi, Registrazione e Deposito on May 27, 2011
Truffe nel mondo dei Brevetti
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Vengono chiamati “Patent Troll” e sono delle società senza molti scrupoli, che “fanno soldi” muovendosi con scaltrezza nel mondo dei brevetti. Vediamo come agiscono: queste società, la maggior parte delle volte, non producono nulla, non operano praticamente in nessun campo e non sono depositarie di nessuna tecnologia innovativa.
Si limitano per lo più ad acquistare brevetti inutilizzati oppure provenienti da fallimenti o liquidazioni di società operanti in settori prevalentemente ad alta tecnologia. Una volta in possesso dei brevetti, citano in giudizio grosse realtà industriali per presunta violazione di un brevetto.
Le aziende coinvolte sono quasi sempre dei grossi nomi nel campo dei media, informatica, telecomunicazioni ecc., che per non imbattersi in costose ed incerte azioni giudiziarie, accettano di pagare quanto richiesto dalla fantomatica società, per acquisire la licenza del presunto brevetto contraffatto.
È chiaro che le richieste sono ben argomentate da un punto di vista legale, cosicché è facile che le aziende “colpite” cedano a dette richieste. Un simile comportamento è a dir poco spregiudicato ed è assimilabile ad una sorta di intimidazione o ricatto; le aziende colpite sono però (fino ad ora) prevalentemente di grosse dimensioni.
Ing. N. Marzulli
Contributi brevetti
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Brevetto Europeo - Comunitario, Brevetto Internazionale PCT, Brevetto Italiano Invenzione Industriale, Brevetto Italiano Modello di Utilità, Deposito Brevetto Europeo, Deposito Brevetto Internazionale PCT, Deposito Brevetto Italiano, EPO, OAMI, Registrazione e Deposito, Ufficio Brevetti Territoriale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, WIPO on May 6, 2011
Mantova: contributi alla brevettazione
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La Provincia di Mantova ha bandito il “Sesto bando per il sostegno alla brevettazione”, per mezzo del quale vengono erogati contributi a fondo perduto per le spese legate ad attività brevettuali. Sono ammessi a presentare domanda le micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese della Provincia di Mantova, operanti in qualsiasi settore economico.
Sono agevolabili quelle iniziative che abbiano come obiettivo finale l’ottenimento di uno o più brevetti italiani, europei e/o internazionali relativamente a:
- invenzione industriale
- modello di utilità
- modello ornamentale
- nuova varietà vegetale
- topografia di un prodotto a semiconduttori
Sono escluse dall’agevolazione iniziative relative alla registrazione di marchi.
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute nelle procedure relative alla domanda di brevetto italiano, europeo e/o di altri brevetti internazionali. Tali procedure possono, a puro titolo di esempio, riassumersi nei seguenti momenti:
- ricerche brevettuali per verificare lo stato della tecnica ;
- attività relative al deposito del brevetto italiano presso l’UIBM, del brevetto europeo presso l’EPO o di brevetti internazionali presso i competenti uffici (incluso WIPO);
- attività relative alla gestione dell’iter brevettuale durante l’istruttoria dell’EPO o degli analoghi uffici brevetti di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- attività relative alla gestione dell’iter brevettuale in caso di concessione del brevetto italiano, europeo o internazionale;
- nazionalizzazione del brevetto europeo e/o internazionale concesso in uno o più Paesi.
Sono in ogni caso escluse le spese relative al mantenimento del brevetto.
Brevetto Comunitario
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Brevetto Europeo - Comunitario, Deposito Brevetto Europeo, EPO on April 15, 2011
Novità sul Brevetto Comunitario
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La Commissione Europea ha presentato due proposte legislative che contribuiranno a ridurre radicalmente i costi dei nuovi Brevetti Europei circa dell’80%. La notizia è del 13 aprile e segue quella del 10 marzo in cui 25 Paesi, riuniti nel Consiglio UE, hanno dato il via libera alla creazione del Brevetto unico Europeo, ossia il futuro Brevetto Comunitario.
Italia e Spagna sono rimaste per il momento fuori perché contrarie alla discriminazione linguistica conseguente ad un sistema di brevetti basato solo su inglese, francese e tedesco. Questo significa che quando, un domani, una qualsiasi impresa (Italiana o straniera) vorrà depositare un Brevetto Comunitario, questo sarà valido in tutti i Paesi della CE ad eccezione di Italia e Spagna. Per meglio chiarire, anche un’impresa Italiana potrà richiedere un Brevetto Comunitario valido nei 25 Paesi firmatari della CE però, dato che questo non sarà valido in Italia, dovrà comunque depositarne uno uguale nel nostro Paese se vorrà essere tutelato anche da noi.
La proposta della Commissione per limitare i problemi linguistici, prevede che il Brevetto possa essere depositato in una qualsiasi delle lingue della CE ma che venga poi esaminato solo in una delle tre lingue riconosciute dall’Ufficio Brevetti Europeo, ossia inglese, francese e tedesco. Quindi, per chi inoltrerà la domanda di Brevetto in una lingua diversa dalle tre lingue dell’Ufficio, è previsto il pagamento del costo della traduzione in una delle tre lingue ufficiali. Infine, dopo il rilascio del Brevetto, le relative rivendicazioni dovranno essere tradotte nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio diverse da quella scelta per l’esame.
Come registrare un Brevetto Europeo
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Brevetto Europeo - Comunitario, Deposito Brevetto Europeo, EPO on February 1, 2011
Il Brevetto in Europa
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Il brevetto europeo non è da confondere con un brevetto comunitario; quest’ultimo non esiste ancora (anche se ci si sta lavorando) e, qualora esistesse, permetterebbe di ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi della Comunità Europea, con un unico deposito. Il brevetto Europeo, invece, consente solo di richiedere il brevetto in più stati dell’Europa con un’unica domanda iniziale ma, come specificheremo meglio, è comunque necessario in un secondo momento procedere con le cosìdette “fasi nazionali”.
Gli Stati che possono essere designati nella domanda di Brevetto Europeo, al gennaio 2011, sono i seguenti:
Austria, Albania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria.
Tutti gli Stati elencati aderiscono alla cosiddetta Convenzione dei Brevetti Europei (EPC).
La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda, l’esame delle condizioni formali e la ricerca di novità in seguito alla quale viene emesso un rapporto di ricerca. Dopo 18 mesi dal deposito della domanda e del rapporto di ricerca, avviene la pubblicazione del brevetto.
Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell’inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. In fase di esame, il brevetto può essere accolto o respinto ma è possibile opporsi alla decisione dell’Ufficio preparando un apposito ricorso.
Il brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto oppure essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto internazionale. Sul sito dell’EPO è possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relative al deposito di una domanda di Brevetto Europeo, anche se la procedura e le variabili sono alquanto complesse e sconsigliano il “fai da te” (qui le istruzioni).
Ing. N. Marzulli
Come registrare un Brevetto Internazionale
Posted by UfficioBrevetti in Brevetti, Brevetto Internazionale PCT, Deposito Brevetto Internazionale PCT, Registrazione e Deposito, WIPO on January 25, 2011
Il Brevetto PCT
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Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di ottenere un brevetto valido in più Paesi del mondo con una domanda inizialmente unitaria. Il PCT offre cioè al depositante la possibilità di estendere il suo brevetto a livello internazionale, con un vantaggio in termini di tempo derivante dal fatto che la domanda iniziale è unica.
L’organismo presso il quale si presenta la domanda di brevetto internazionale è la WIPO o, in alternativa, l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in Via Molise, 19 a Roma. Il procedimento di ottenimento di un brevetto internazionale PCT, si divide in due fasi: la fase internazionale e quella nazionale.
La fase internazionale, è composta da:
- Deposito di una domanda internazionale presso l’Ufficio Ricevente;
- Emissione di un Rapporto di Ricerca Internazionale da parte di un Ente appositamente incaricato corredato da un parere sulla brevettabilità del trovato;
- Pubblicazione della domanda di brevetto con il rapporto di ricerca da parte dell’Organizzazione preposta.
La fase nazionale prevede: Read the rest of this entry »
Come registrare un software
Posted by UfficioBrevetti in Diritti d'autore, Registrazione Software on January 18, 2011
La registrazione di un programma
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I nuovi software o programmi per elaboratore sono comparati alle opere letterarie e sono tutelabili esclusivamente con il diritto d’autore. Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato allo scopo istituito un idoneo Registro che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione.
Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti. L’autore del software è chi ha creato il programma, ed è a lui che spettano i diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; se però l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.
La registrazione del programma può essere effettuata da chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi: per pubblicazione si intende il primo atto di esercizio dei diritti su un software, quindi il giorno, mese ed anno in cui per la prima volta esso è stato ceduto o è stato utilizzato dall’autore. In altre parole, la pubblicazione del programma ha luogo quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. Read the rest of this entry »
Come registrare un Marchio Internazionale
Posted by UfficioBrevetti in Marchi, Marchio Internazionale, Registrare un Marchio Internazionale, WIPO on January 3, 2011
La registrazione di un Marchio Internazionale
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Prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio nazionale. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Le due normative sono tra loro piuttosto diverse e la principale differenza è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.
Ci sono Stati che aderiscono solo all’Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, tra cui l’Italia, aderiscono ad entrambi. In funzione del tipo di normativa (Accordo o Protocollo) è necessario compilare un differente modello: MM1 (solo Accordo), MM2 (solo Protocollo) o MM3 (se si designano solo Paesi regolamentati da entrambe le normative). La domanda va presentata direttamente alla WIPO oppure presso una qualunque Camera di Commercio. I documenti da presentare sono i seguenti: Read the rest of this entry »

