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un servizio dello studio Ing. Marzulli

Marchio – Teoria generale

Marchio di colore

si possono registrare anche solo dei colori

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marchio di colore Una certa combinazione di colori è in grado di rendere un prodotto immediatamente riconoscibile e distinguibile dagli altri; il colore dona infatti un impatto visivo che cattura l’attenzione e può condizionare un acquisto. Un utente percepisce all’istante il colore di un prodotto e lo associa subito alla relativa marca prima ancora di averne letto il nome.

Il colore può dunque conferire un’efficacissima distintività e caratterizzazione ad un prodotto; è questo il principale motivo per cui è possibile registrare come marchio uno o più colori abbinati tra loro. È cioè possibile registrare come marchio la sola combinazione di più colori, senza alcuna dicitura abbinata.

Una combinazione di colori registrata come marchio, potrà essere utilizzata su un prodotto, un macchinario, per identificare un servizio e così via. Un esempio quotidiano lo ritroviamo quando per strada cerchiamo un distributore di carburante; le strutture dei vari impianti di erogazione, sono contraddistinte da un ben preciso abbinamento di colori. Capita un po’ a tutti di associare immediatamente il colore alla casa madre anche senza leggerne il nome.

Si può registrare come marchio anche solo un colore; in questo caso si esclude però che possa essere impiegato un “colore puro”, privo cioè di variazioni cromatiche. Il motivo è rappresentato dal fatto che l’esclusiva di utilizzo di quel determinato “colore puro” non può essere data a nessuno, cioè non può essere limitata ad un solo soggetto.

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Marchio di fatto

quando il marchio è parzialmente tutelato anche se non è registrato

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marchio fattoCitando la fonte Wikipedia, il marchio di fatto è ”…un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela…”. Questo significa che in taluni casi anche se il proprio segno distintivo non è stato registrato come marchio, può godere comunque di una seppur modesta tutela. Chiariamo comunque che i diritti di un marchio di fatto saranno sempre inferiori a quelli di un marchio registrato.

Il proprio segno diventa “marchio di fatto” ed è quindi tutelabile, quando lo si è usato per un certo tempo, magari in un ambito territoriale ristretto, ed ha acquisito “capacità distintiva”, cioè il consumatore lo riconosce e riesce a distinguerlo da prodotti similari. Questi due fattori (il tempo d’uso e la capacità distintiva) sono spesso però difficili da dimostrare.

In un eventuale procedimento legale tra un marchio di fatto ed uno registrato (magari uguali tra loro), quali diritti ha il marchio di fatto? Supponiamo che il titolare del marchio di fatto sia riuscito a dimostrare la notorietà locale del suo segno, in tal caso i due marchi coesisteranno in quel determinato territorio senza che nessuno dei due possa impedire all’altro di esistere.

A questo punto nascono però delle differenze tra i due marchi dell’esempio: (continua…)

Marchio nullo

attenzione alla scelta del marchio: può venire annullato

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marchio nulloPrendiamo spunto da una recente sentenza che ha annullato un marchio perchè poco originale e semplicemente descrittivo. La sentenza è recente (gennaio 2013) ed è stata emessa dal Tribunale dell’Unione Europea; essa ha riguardato il marchio “ecodoor” che, come è facile intuire, si riferisce ad una porta con caratteristiche ecologiche.

È evidente che il marchio in questione non ha un’identità definita, necessaria invece a portare il consumatore a distinguere il prodotto da altri analoghi; il marchio in oggetto è infatti costituito da due termini assolutamente generici in quello specifico settore. In dettaglio, il marchio è composto dalle parole “eco” e “door” ad identificare una porta (door) con caratteristiche ecologiche (eco).

Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta” ne tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.

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Diritto di preuso

ossia quando un brevetto (o un marchio) non ha l’esclusiva

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preusoEsiste un caso in cui il titolare di un brevetto (o di un marchio) non può avere l’esclusiva sull’invenzione brevettata e, quindi, non può impedire ad un terzo di produrre il medesimo trovato; questo è il caso del “preuso”. Il diritto di preuso consente all’ideatore di un’invenzione non registrata come brevetto (ad esempio per mancanza di volontà o di denaro), di continuare ad utilizzarla anche se, in seguito, qualcun’altro registra come brevetto la sua stessa idea.

Questo significa cioè che se esiste un soggetto che utilizzava già una soluzione tecnica prima che altri la registrassero come brevetto, costui può continuare ad utilizzarla. Esistono però delle condizioni e dei limiti a carico del pre-utente che desidera continuare ad utilizzare l’invenzione brevettata da altri:

  1. il pre-utente non deve aver divulgato in pubblico la soluzione tecnica da lui ideata;
  2. il pre-utente deve aver utilizzato la soluzione tecnica nei dodici mesi anteriori alla data di deposito dell’altrui domanda di brevetto;
  3. il pre-utente deve aver utilizzato lecitamente detta soluzione tecnica (per esempio non può avvalersi del preuso chi, illecitamente, abbia sottratto l’invenzione altrui prima del deposito della domanda).

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Registrare un marchio

4 cose importanti da sapere

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marchio-da sapereRegistrare un marchio è piuttosto semplice, ma tale semplicità non deve portare a pensare che dalla registrazione nascano solo diritti e nessuna potenziale complicazione. Sottolineiamo dunque alcune importanti cose che è necessario sapere prima di registrare un marchio:

  1. Si può ricevere subito un’opposizione se si cerca di registrare un marchio identico o molto simile ad uno già esistente.
    La tutela garantita al titolare di un marchio, gli consente di opporsi alla registrazione di un marchio nelle medesime classi, qualora questo sia confondibile con il proprio. Nel caso di marchio nazionale ad esempio, grazie alla procedura semplificata di opposizione, se si cerca di registrare un marchio identico (o molto simile) ad uno già esistente, il titolare di quest’ultimo può presentare subito opposizione costringendovi a difendervi e/o a rinunciare in partenza al vostro marchio.
  2. Se il marchio che si vuole registrare non viene accettato o viene ritirato, il denaro speso per la domanda di registrazione non viene restituito.
    Se supponiamo che in seguito ad un’opposizione voi dobbiate ritirare la vostra domanda di marchio, i costi inizialmente sostenuti per tale domanda di registrazione non verrebbero in alcun modo resi. Stesso dicasi se la vostra domanda non viene accettata per un qualsiasi motivo. Questa regola vale per qualunque ufficio ricevente, ad esempio UIBM (marchi nazionali) oppure OAMI (marchi comunitari).
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