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un servizio dello studio Ing. Marzulli

Marchio nullo

attenzione alla scelta del marchio: può venire annullato

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marchio nulloPrendiamo spunto da una recente sentenza che ha annullato un marchio perchè poco originale e semplicemente descrittivo. La sentenza è recente (gennaio 2013) ed è stata emessa dal Tribunale dell’Unione Europea; essa ha riguardato il marchio “ecodoor” che, come è facile intuire, si riferisce ad una porta con caratteristiche ecologiche.

È evidente che il marchio in questione non ha un’identità definita, necessaria invece a portare il consumatore a distinguere il prodotto da altri analoghi; il marchio in oggetto è infatti costituito da due termini assolutamente generici in quello specifico settore. In dettaglio, il marchio è composto dalle parole “eco” e “door” ad identificare una porta (door) con caratteristiche ecologiche (eco).

Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta” ne tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.

(continua…)

Interventi di repressione degli atti di contraffazione

Inasprimento delle pene nella protezione dei titoli di Proprietà Industriale

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repressione contraffazione falsoLa Legge 23 luglio 2009, n. 99, anche conosciuta come Legge Sviluppo, ha previsto una serie di interventi che comprendono, fra l’altro, alcune disposizioni in materia di repressione degli atti di contraffazione. In particolare, sono state incrementate le pene previste dall’art. 473 c.p. per le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi e altri segni distintivi (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 euro a 25.000 euro) nonché contraffazione, alterazione o uso di brevetti, design e modelli di utilità (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000).

Sono state incrementate anche le pene previste (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000) per le ipotesi di introduzione nello Stato e commercio di segni falsi (art. 474 c.p.). È stata introdotta, inoltre, all’art. 474-ter c.p. una specifica circostanza aggravante che prevede una pena della reclusione da due a sei anni ed una multa da euro 5.000 a 50.000, là dove la contraffazione sia stata commessa in modo sistematico o con l’allestimento di mezzi e attività organizzate.

La Legge Sviluppo ha, inoltre, introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Ing. N. Marzulli