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un servizio dello studio Ing. Marzulli

Brevetto – Normativa

Invenzioni dei dipendenti

Amministrazioni pubbliche ed università

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brevetti universitàQuando un’invenzione viene realizzata dal dipendente di un ente pubblico, in particolare da ricercatori universitari, l’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale dispone che il ricercatore universitario, o più in generale ogni lavoratore del settore pubblico, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o in generale delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’esclusiva brevettuale appartengono a tutti in modo equo, salvo diversa pattuizione.

L’inventore, una volta presentata la domanda di brevetto, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale stabilisce l’entità della percentuale a lei spettante in conseguenza dello sfruttamento economico del brevetto. Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell’invenzione brevettata, fa sorgere infatti il diritto per l’amministrazione di percepire una quota compresa tra il 30% ed il 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.

Nel caso in cui l’inventore non dovesse dare seguito allo sfruttamento industriale ed economico del brevetto entro 5 anni dalla data di rilascio dello stesso, la pubblica amministrazione, di cui l’inventore era dipendente al momento della creazione dell’invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento dei diritti patrimoniali ad essa connessi, fermi restando i diritti morali che continuano a spettare all’inventore. L’acquisizione di tale diritto da parte dell’amministrazione non sarà però valido nel caso in cui la mancata attuazione dell’invenzione dipenda da cause del tutto indipendenti dalla volontà degli autori.

Il Codice sancisce, infine, che tali disposizioni non si applicano nei casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati oppure realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università o ente pubblico di appartenenza del ricercatore/dipendente.

Ing. N. Marzulli

Invenzioni dei dipendenti

Dipendenti privati

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invenzioni dipendenti privatiQuando il dipendente di un’azienda privata mette a punto un’invenzione e la brevetta, sorgono dei diritti in capo al datore di lavoro ed allo stesso dipendente a seconda dell’oggetto del rapporto lavorativo.

Il Codice della Proprietà Industriale (art. 64) stabilisce che se il nuovo trovato (oppure il nuovo procedimento) è frutto di un’attività inventiva prevista nell’oggetto del contratto di lavoro, ossia se il dipendente viene retribuito al fine di sviluppare nuove invenzioni, i diritti patrimoniali derivanti dal deposito del brevetto spettano al datore di lavoro, fermo restando che i diritti morali restano in capo al dipendente.

Qualora invece l’invenzione sia stata sviluppata da un dipendente a cui spettano mansioni differenti dall’attività inventiva, ossia se egli non riceve una specifica retribuzione per ricerca e sviluppo, i diritti patrimoniali di sfruttamento economico del brevetto (qualora concesso) spettano al datore di lavoro, però questi è tenuto a versare al dipendente inventore un “equo premio” in denaro, il cui importo, secondo quanto stabilito dal Codice, deve essere quantificato in base a diversi fattori, quali ad esempio la retribuzione percepita, l’importanza del brevetto e le mansioni svolte.

In mancanza di un accordo tra le parti circa l’ammontare dell’ “equo premio” e la sua corresponsione, interviene un giudice ordinario o, in ultima istanza, un collegio composto da tre arbitri. Il dipendente, una volta concesso al datore di lavoro il brevetto, ha diritto a richiedere il premio entro un limite temporale oltre il quale tale diritto cade in prescrizione, così come stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

(continua…)

La licenza obbligatoria di un brevetto

Il sistema delle licenze obbligatorie

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brevetto non realizzatoIn Italia la licenza obbligatoria di un brevetto è prevista dall’art. 70 c.p.i. al fine di assicurare che la concessione del brevetto sia seguita dalla concreta attuazione dello stesso, dando così modo alla collettività di fruirne, utilizzandolo altresì da base per lo sviluppo di nuova tecnologia.

Se però un’invenzione non viene attuata, viene meno la possibilità che altri traggano spunto da essa per conseguire nuovi brevetti e, in sostanza, far progredire la tecnica; ecco perché decorsi tre anni dalla data di rilascio di un brevetto, o quattro dalla data di deposito della domanda, può essere concessa una licenza obbligatoria relativamente al brevetto in oggetto.

In sostanza, in assenza di attuazione qualunque interessato che ne faccia richiesta può ottenere la licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell’invenzione oggetto del brevetto non attuato. Una volta ottenuta la licenza obbligatoria, si è comunque tenuti ad attuare l’invenzione entro i successivi due anni, decorsi inutilmente i quali, il brevetto decade definitivamente.

Tutto ciò considerato, quando si deposita una domanda di brevetto è opportuno valutare preventivamente se si possiedono o meno le risorse per l’attuazione dell’invenzione e, in caso negativo, cercare subito di individuare possibili entità economiche a cui concederlo in licenza prima che ciò diventi obbligatorio.

Ing. N. Marzulli

Il Codice della Proprietà Industriale

Principali riferimenti normativi in materia brevettuale

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codice-proprietà-industrialeLa legge vigente in Italia è il Codice della Proprietà Industriale, entrato in vigore il 19.3.2005 a seguito del decreto legislativo n°30 del 10.2.2005. Esso ha sostituito e riunito in un’unica legge le singole normative relative a brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate.

In data 11/03/2010 è stato approvato il regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale. I brevetti, in particolare, sono disciplinati dall’art. 45 all’art. 86.

Clicca Qui per visionare il nuovo Codice dei diritti di Proprietà Industriale in formato pdf.

Ing. N. Marzulli

Interventi di repressione degli atti di contraffazione

Inasprimento delle pene nella protezione dei titoli di Proprietà Industriale

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repressione contraffazione falsoLa Legge 23 luglio 2009, n. 99, anche conosciuta come Legge Sviluppo, ha previsto una serie di interventi che comprendono, fra l’altro, alcune disposizioni in materia di repressione degli atti di contraffazione. In particolare, sono state incrementate le pene previste dall’art. 473 c.p. per le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi e altri segni distintivi (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 euro a 25.000 euro) nonché contraffazione, alterazione o uso di brevetti, design e modelli di utilità (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000).

Sono state incrementate anche le pene previste (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000) per le ipotesi di introduzione nello Stato e commercio di segni falsi (art. 474 c.p.). È stata introdotta, inoltre, all’art. 474-ter c.p. una specifica circostanza aggravante che prevede una pena della reclusione da due a sei anni ed una multa da euro 5.000 a 50.000, là dove la contraffazione sia stata commessa in modo sistematico o con l’allestimento di mezzi e attività organizzate.

La Legge Sviluppo ha, inoltre, introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Ing. N. Marzulli