Archivio mensile: marzo 2012
Il valore di un brevetto
Un aiuto per determinarlo
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La valutazione economica di un brevetto è fondamentale allo scopo di attribuirne un ben determinato valore. Ciò è necessario per svariate esigenze, ad esempio per determinare il prezzo (o l’entità delle royalty) nel caso di vendita o concessione in licenza del brevetto, oppure nel caso di vendita o fusione di imprese, laddove il/i brevetto è valutato come parte del patrimonio globale dell’impresa e così via.
Detta valutazione non è però affatto semplice ed è opportuno che venga effettuata da professionisti dotati di esperienza. Allo scopo tuttavia di standardizzare il procedimento di valutazione e, soprattutto, di renderlo riproducibile, è stata creata una “griglia di valutazione” frutto di una convenzione stipulata nel 2005 da MSE, Crui, e l’Associazione Bancaria Italiana
La griglia di valutazione nasce quindi con l’obiettivo di adottare una metodologia condivisa tra pubblica amministrazione, mondo della ricerca pubblica e privata, imprese e sistema bancario, avvicinando imprese, imprenditori e ricercatori impegnati in progetti innovativi, al mondo finanziario e degli investimenti.
Regolamento Marchio Collettivo
Il Regolamento d’uso
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Ricordiamo che un marchio collettivo garantisce l’origine, la qualità e la natura di un prodotto/servizio, e può essere utilizzato da una moltitudine di soggetti in possesso di determinati requisiti. Esso quindi non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti, bensì viene registrato al fine di essere concesso a tutti i soggetti che adeguano il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel Regolamento d’uso associato a quel determinato marchio collettivo.
Ciò implica che la registrazione di un marchio collettivo viene solitamente effettuata da quei soggetti, aziende o persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti/servizi che rispettino i criteri stabiliti.Ecco quindi che esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse.
Il Regolamento d’uso rappresenta il documento nel quale il soggetto titolare del marchio collettivo, disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi per l’associato; tale documento deve essere allegato alla domanda di registrazione e deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ed il prodotto/servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.
Invenzioni dei dipendenti
Amministrazioni pubbliche ed università
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Quando un’invenzione viene realizzata dal dipendente di un ente pubblico, in particolare da ricercatori universitari, l’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale dispone che il ricercatore universitario, o più in generale ogni lavoratore del settore pubblico, è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o in generale delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’esclusiva brevettuale appartengono a tutti in modo equo, salvo diversa pattuizione.
L’inventore, una volta presentata la domanda di brevetto, è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale stabilisce l’entità della percentuale a lei spettante in conseguenza dello sfruttamento economico del brevetto. Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell’invenzione brevettata, fa sorgere infatti il diritto per l’amministrazione di percepire una quota compresa tra il 30% ed il 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.
Nel caso in cui l’inventore non dovesse dare seguito allo sfruttamento industriale ed economico del brevetto entro 5 anni dalla data di rilascio dello stesso, la pubblica amministrazione, di cui l’inventore era dipendente al momento della creazione dell’invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento dei diritti patrimoniali ad essa connessi, fermi restando i diritti morali che continuano a spettare all’inventore. L’acquisizione di tale diritto da parte dell’amministrazione non sarà però valido nel caso in cui la mancata attuazione dell’invenzione dipenda da cause del tutto indipendenti dalla volontà degli autori.
Il Codice sancisce, infine, che tali disposizioni non si applicano nei casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati oppure realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università o ente pubblico di appartenenza del ricercatore/dipendente.
Ing. N. Marzulli
Invenzioni dei dipendenti
Dipendenti privati
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Quando il dipendente di un’azienda privata mette a punto un’invenzione e la brevetta, sorgono dei diritti in capo al datore di lavoro ed allo stesso dipendente a seconda dell’oggetto del rapporto lavorativo.
Il Codice della Proprietà Industriale (art. 64) stabilisce che se il nuovo trovato (oppure il nuovo procedimento) è frutto di un’attività inventiva prevista nell’oggetto del contratto di lavoro, ossia se il dipendente viene retribuito al fine di sviluppare nuove invenzioni, i diritti patrimoniali derivanti dal deposito del brevetto spettano al datore di lavoro, fermo restando che i diritti morali restano in capo al dipendente.
Qualora invece l’invenzione sia stata sviluppata da un dipendente a cui spettano mansioni differenti dall’attività inventiva, ossia se egli non riceve una specifica retribuzione per ricerca e sviluppo, i diritti patrimoniali di sfruttamento economico del brevetto (qualora concesso) spettano al datore di lavoro, però questi è tenuto a versare al dipendente inventore un “equo premio” in denaro, il cui importo, secondo quanto stabilito dal Codice, deve essere quantificato in base a diversi fattori, quali ad esempio la retribuzione percepita, l’importanza del brevetto e le mansioni svolte.
In mancanza di un accordo tra le parti circa l’ammontare dell’ “equo premio” e la sua corresponsione, interviene un giudice ordinario o, in ultima istanza, un collegio composto da tre arbitri. Il dipendente, una volta concesso al datore di lavoro il brevetto, ha diritto a richiedere il premio entro un limite temporale oltre il quale tale diritto cade in prescrizione, così come stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione.



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OHIM - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
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