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un servizio dello studio Ing. Marzulli

Archivio mensile: febbraio 2012

Incentivi disegni e modelli

75 milioni per l’accesso al credito

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investimentiIl Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI), a supporto della valorizzazione ed il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli. Il Ministero, attraverso il fondo, mette a disposizione una garanzia che permetterà di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 75 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese e riducendo i costi del finanziamento.

I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa.

Mediocredito Italiano del gruppo Intesa Sanpaolo e Unicredit sono le banche che attuano questa importante iniziativa mettendo a disposizione del sistema industriale le loro competenze su un tema particolarmente importante per lo sviluppo e la crescita dell’economia italiana.

Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare riferimento alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di Mediocredito Italiano (Sezione Ricerca e Innovazione) e Unicredit dove sono anche indicati i punti informativi appositamente istituiti dalle due banche sull’intero territorio nazionale e dove sarà possibile avere ulteriori informazioni anche per la presentazione delle domande di finanziamento.

(continua…)

Brevetto Comunitario

Ormai manca poco

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brevetto unicoIl brevetto comunitario (ne abbiamo parlato qui e qui) vuole nascere allo scopo di estendere con  un’unica domanda, la validità di un brevetto in tutta la Comunità Europea, o più precisamente nei Paesi Europei aderenti all’accordo, senza dover sostenere ulteriori costi per le successive fasi nazionali. A tal fine varie tappe si sono susseguite, ed ora un ulteriore passo avanti è stato fatto per la concretizzazione di tale progetto.

Infatti, risale a pochi giorni fa la notizia che la commissione giuridica del Parlamento Europeo ha approvato l’accordo stipulato tra i rappresentanti dello stesso Parlamento per quanto concerne l’adozione del brevetto unico per la comunità europea, che avrà validità in tutti i Paesi dell’Unione Europea aderenti al suddetto accordo.

Tale approvazione costituisce la base per le successive fasi del progetto: infatti, sarà ora necessaria l’approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, approvazione che potrebbe aver luogo già nel mese di Febbraio, e che permetterà al brevetto comunitario di essere definitivamente approvato ed implementato.

La proposta prevede che ogni inventore possa beneficiare della tutela brevettuale nei 25 Paesi Europei attualmente aderenti (ossia tutti ad eccezione di Italia e Spagna), fornendo la domanda in una delle 3 lingue disponibili, Inglese, Francese e Tedesco.

Ricordiamo che la procedura per l’entrata in vigore del brevetto comunitario è stata improntata secondo la cosiddetta procedura di cooperazione rafforzata, che permette ad alcuni Stati membri di stipulare accordi, prevedendo al contempo la possibilità di astensione da parte di altri Paesi Europei.

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Diritti patrimoniali e morali

I diritti che nascono con un brevetto

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diritti patrimoniali e moraliIl brevetto genera in capo al suo inventore due principali diritti: il diritto patrimoniale ed il  diritto morale. I diritti patrimoniali rappresentano i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione che si va a brevettare, mentre i diritti morali riguardano la paternità dell’invenzione.

Dalle definizioni emergono sostanziali differenze fra i due tipi di diritti: la principale è rappresentata dal fatto che mentre i diritti patrimoniali possono essere ceduti o venduti a terzi, a titolo gratuito o sotto compenso, i diritti morali non possono essere alienati dal proprio detentore, ovvero la paternità dell’invenzione rimarrà sempre di colui che nella domanda di brevetto è stato designato come “inventore”.

I diritti patrimoniali dell’opera consistono nel diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione, che, una volta brevettata, potrà essere utilizzata in proprio oppure venduta mediante due principali atti: la cessione, ossia il trasferimento della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto (tramite varie tipologie contrattuali quali vendita, permuta, donazione, conferimento), o la licenza, con la quale il titolare, licenziante, concede ad un terzo, licenziatario, il diritto di utilizzare dietro corrispettivo la propria invenzione brevettata.

I diritti morali, al contrario, non possono essere venduti o dati in licenza in nessun caso, racchiudono tutti i diritti che mirano a proteggere la personalità dell’inventore, e sono previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale. In definitiva, anche nell’eventualità in cui un brevetto venga ceduto oppure concesso in licenza, l’inventore designato continuerà sempre ad essere riconosciuto come colui che ha dato luce a quella determinata invenzione.

La distinzione di questi diritti risulta fondamentale per comprendere, una volta depositato un brevetto, quali azioni è possibile intraprendere in caso di comportamenti lesivi dei diritti stessi, proprio a seconda di ciò che viene oltraggiato.

Ing. N. Marzulli

Ricerca Brevetti

Le banche dati per le ricerche

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ricerca brevettiPer poter brevettare un’invenzione uno dei requisiti che essa deve possedere è quello della novità in senso assoluto, ovvero non dev’essere mai stata realizzata in nessuna parte del mondo. Ciò implica che il brevetto di un’invenzione non del tutto nuova, sarà dunque inefficace oltre che facilmente annullabile e difficilmente concedibile.

Il requisito di novità implica quindi l’opportunità di una ricerca di anteriorità per sondare lo stato della tecnica nota e accertare il carattere di novità della propria invenzione, ma qui sorge il problema principale: non esiste un’unica banca dati che raccoglie tutti i brevetti del mondo. Inoltre, molti Paesi non dispongono affatto di banche dati informatizzate dalle quali attingere le schede complete dei brevetti in esse presenti.

La conseguenza di tutto ciò è che la ricerca di anteriorità di un brevetto, non potrà mai considerarsi del tutto completa ed esaustiva. Ciononostante, è utilissimo consultare le banche dati disponibili al fine di accertarsi che, almeno in queste, non ci sia nulla di analogo a ciò che intendiamo brevettare.

Attenzione quindi, se in una banca dati troviamo un brevetto simile, allora potrebbe venir meno il requisito di novità, se però non troviamo nulla non possiamo considerarci al sicuro, poichè un brevetto analogo potrebbe esistere in una banca dati non informatizzata.

Detto ciò, la ricerca potrà essere svolta in autonomia o avvalendosi di uno studio specializzato nel settore che condurrà la non-facile ricerca. Coloro che volessero effettuare una ricerca in autonomia, potranno interrogare gratuitamente alcune banche dati che forniscono informazioni complete e dettagliate (descrizione, rivendicazioni, disegni) sui brevetti in esse presenti. I principali siti online per la consultazione delle banche dati sono: