Archivio mensile: gennaio 2011
Come registrare un Brevetto Internazionale
Il Brevetto PCT
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Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di ottenere un brevetto valido in più Paesi del mondo con una domanda inizialmente unitaria. Il PCT offre cioè al depositante la possibilità di estendere il suo brevetto a livello internazionale, con un vantaggio in termini di tempo derivante dal fatto che la domanda iniziale è unica.
L’organismo presso il quale si presenta la domanda di brevetto internazionale è la WIPO o, in alternativa, l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) in Via Molise, 19 a Roma. Il procedimento di ottenimento di un brevetto internazionale PCT, si divide in due fasi: la fase internazionale e quella nazionale.
La fase internazionale, è composta da:
- Deposito di una domanda internazionale presso l’Ufficio Ricevente;
- Emissione di un Rapporto di Ricerca Internazionale da parte di un Ente appositamente incaricato corredato da un parere sulla brevettabilità del trovato;
- Pubblicazione della domanda di brevetto con il rapporto di ricerca da parte dell’Organizzazione preposta.
La fase nazionale prevede: (continua…)
Come registrare un software
La registrazione di un programma
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I nuovi software o programmi per elaboratore sono comparati alle opere letterarie e sono tutelabili esclusivamente con il diritto d’autore. Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato allo scopo istituito un idoneo Registro che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione.
Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti. L’autore del software è chi ha creato il programma, ed è a lui che spettano i diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; se però l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.
La registrazione del programma può essere effettuata da chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi: per pubblicazione si intende il primo atto di esercizio dei diritti su un software, quindi il giorno, mese ed anno in cui per la prima volta esso è stato ceduto o è stato utilizzato dall’autore. In altre parole, la pubblicazione del programma ha luogo quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. (continua…)
La licenza obbligatoria di un brevetto
Il sistema delle licenze obbligatorie
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In Italia la licenza obbligatoria di un brevetto è prevista dall’art. 70 c.p.i. al fine di assicurare che la concessione del brevetto sia seguita dalla concreta attuazione dello stesso, dando così modo alla collettività di fruirne, utilizzandolo altresì da base per lo sviluppo di nuova tecnologia.
Se però un’invenzione non viene attuata, viene meno la possibilità che altri traggano spunto da essa per conseguire nuovi brevetti e, in sostanza, far progredire la tecnica; ecco perché decorsi tre anni dalla data di rilascio di un brevetto, o quattro dalla data di deposito della domanda, può essere concessa una licenza obbligatoria relativamente al brevetto in oggetto.
In sostanza, in assenza di attuazione qualunque interessato che ne faccia richiesta può ottenere la licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell’invenzione oggetto del brevetto non attuato. Una volta ottenuta la licenza obbligatoria, si è comunque tenuti ad attuare l’invenzione entro i successivi due anni, decorsi inutilmente i quali, il brevetto decade definitivamente.
Tutto ciò considerato, quando si deposita una domanda di brevetto è opportuno valutare preventivamente se si possiedono o meno le risorse per l’attuazione dell’invenzione e, in caso negativo, cercare subito di individuare possibili entità economiche a cui concederlo in licenza prima che ciò diventi obbligatorio.
Ing. N. Marzulli
Come registrare un Marchio Internazionale
La registrazione di un Marchio Internazionale
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Prima di procedere al deposito di una domanda di marchio internazionale, è necessario aver prima depositato un identico marchio nazionale. Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid. Le due normative sono tra loro piuttosto diverse e la principale differenza è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.
Ci sono Stati che aderiscono solo all’Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri Stati, tra cui l’Italia, aderiscono ad entrambi. In funzione del tipo di normativa (Accordo o Protocollo) è necessario compilare un differente modello: MM1 (solo Accordo), MM2 (solo Protocollo) o MM3 (se si designano solo Paesi regolamentati da entrambe le normative). La domanda va presentata direttamente alla WIPO oppure presso una qualunque Camera di Commercio. I documenti da presentare sono i seguenti: (continua…)



UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
OHIM - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
EPO - Ufficio Brevetti Europeo
WIPO - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale