Archivio mensile: settembre 2010
Design Industriale
Modelli di design industriale
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Il design di un prodotto è il suo aspetto estetico ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso. Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un suo prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali i quali, frequentemente, sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico. Curare il design di un prodotto, può quindi fare la differenza ed è soprattutto in virtù di ciò che risulta opportuno proteggere adeguatamente le proprie creazioni, onde evitare che esse vengano copiate dalla concorrenza.
Non tutto può però essere oggetto di registrazione come modello di design industriale; a tal proposito l’art. 31 del c.p.i. stabilisce che i due requisiti fondamentali che deve possedere un design affinché possa costituire oggetto di registrazione, sono la sua novità ed il suo carattere individuale. Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come design quelle caratteristiche dell’aspetto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso; volendo chiarire quest’ultimo aspetto, diciamo che quelle determinate caratteristiche dell’oggetto che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto, non possono essere oggetto di registrazione.
In merito al requisito fondamentale della novità di un design, ciò deve implicare che nessun design identico (o molto simile) è stato mai divulgato o depositato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione del medesimo.
Il requisito del carattere individuale di un design significa invece che un design deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente da quella suscitata da qualsiasi altro design precedentemente divulgato. Si potrà quindi affermare che il design di un prodotto è dotato di carattere individuale, quando in virtù delle differenze rispetto ai design preesistenti, esso sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori influenzandone (talvolta) le scelte di acquisto.
È importante evidenziare che nella nuova disciplina, è stato introdotto il concetto di “utilizzatore informato”, che risulta essere una via di mezzo fra il mero consumatore previsto per i marchi e l’esperto del ramo previsto per i brevetti d’invenzione. È quindi costui che dev’essere in grado di percepire il carattere individuale di un prodotto sulla base di un’impressione d’insieme che tenga conto dell’aspetto complessivo delle forme.
Ing. N. Marzulli
SIAE – Società Italiana Autori Editori
Natura e compiti istituzionali della SIAE
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La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, la cui funzione è quella di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno in nome e per conto dei propri associati. Questo significa che il titolare di un diritto d’autore, ovvero ad esempio l’autore di un’opera dell’ingegno, può delegare la SIAE di gestire in suo conto tutto ciò che attiene lo sfruttamento economico della/e sua/e opera/e.
Quindi tra le funzioni della SIAE rientrano:
- la concessione di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
- la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
Qualunque persona (fisica o giuridica) desideri sfruttare un’opera (letteraria, musicale ecc.) gestita dalla SIAE, deve quindi acquisirne preventivamente la licenza dietro corresponsione di quanto economicamente previsto per quell’opera. Nel caso di richiesta di sfruttamento di più opere, è possibile richiedere alla SIAE un’unica licenza, purché le opere facciano tutte parte del suo repertorio.
Ing. N. Marzulli
Contraffazione del Marchio ed uso illegittimo
Come prevenire la contraffazione dei marchi
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Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo
di vietare l’utilizzazione, da parte di terzi, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) per prodotti identici o simili. La registrazione del marchio è il mezzo più efficace per assicurare e sfruttare i diversi valori (di individualizzazione, riconoscimento e distinzione del prodotto e/o servizio con effetti sulla capacità d’immagine, commerciale, di attrazione della fiducia dei clienti) che il segno contiene e rafforza.
Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza. Tale ricerca, affidata ad un professionista specializzato nella proprietà intellettuale, permette di sorvegliare, attraverso l’investigazione delle banche dati di interesse, l’esistenza di segni distintivi identici e/o simili richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio per il territorio di validità del proprio marchio.
La sorveglianza, condotta dal professionista, consente di scoprire le eventuali violazioni non note al titolare del marchio al fine di decidere le misure da adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio. La successiva eventuale tutela del marchio può condursi progressivamente mediante:
- - l’invio di una lettera di diffida al contraffattore;
- - l’avvio di un’azione legale.



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