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un servizio dello studio Ing. Marzulli

Archivio mensile: luglio 2010

Il Marchio Comunitario

Un marchio valido in tutta la Comunità Europea

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marchio comunitario uami-oami

Il logo dell'UAMI

L’ UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) oppure OAMI nella dizione anglosassone, ha sede ad Alicante (Spagna) e rappresenta l’Agenzia dell’Unione Europea che dal 1996 si occupa della registrazione dei marchi e dei design comunitari. Con un’unica domanda presentata all’OAMI, si può ottenere la registrazione di un marchio comunitario i cui diritti vengono estesi a tutto il territorio dell’Unione Europea, che attualmente comprende 27 paesi (Italia compresa) e quasi 500 milioni di abitanti.

L’Ufficio gestisce l’intera procedura di registrazione, nonché l’eventuale fase di opposizione alla registrazione azionata da terzi, ovvero da possessori di marchi anteriori potenzialmente in conflitto con il marchio comunitario che si intende depositare. I requisiti che deve possedere un marchio comunitario, sono i medesimi previsti per il marchio Italiano.

Possono registrare un marchio comunitario le persone fisiche e giuridiche aventi cittadinanza, domicilio, sede o stabile organizzazione in uno Stato membro della Comunità Europea. Gli Stati interessati dal marchio comunitario sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

(continua…)

I simboli ® e TM.

Significato ed uso corretto dei simboli ® e TM

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L’uso dei simboli ® e TM accanto ad un marchio non è obbligatorio e dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come valido deterrente contro eventuali contraffazioni, poiché fanno immediatamente comprendere che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate una o più domande di privativa.

La differenza tra i due segni è che il simbolo ®  è utilizzato esclusivamente per denotare che un marchio è registrato, mentre il simbolo TM denota più genericamente che sono state attivate delle privative per il marchio sul quale è apposto (non è dato sapere in quali paesi oppure se è ancora allo stato di domanda ecc.). Qualora il marchio si trovi ancora allo stato di domanda, non è quindi possibile utilizzare il simbolo ® ma, al limite, solo il simbolo TM.

È importante sottolineare che è assolutamente sconsigliabile apporre i citati simboli quando ciò non corrisponde al vero, poiché l’Art. 127 c.p.i. prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Ing. N. Marzulli

Il Marchio Collettivo

Marchio collettivo: un marchio condiviso

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Il marchio collettivo è un marchio utilizzabile da più soggetti ed attesta il possesso di determinati requisiti da parte dell’utilizzatore e/o dei suoi prodotti, ad esempio l’origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi. Il marchio collettivo può essere registrato a livello nazionale e/o comunitario e, in generale, viene concesso in uso a tutti i soggetti che si impegnano a rispettare delle regole stabilite dal titolare del marchio collettivo in questione.

In particolare, esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso. Il regolamento d’uso di ogni singolo marchio collettivo, deve essere redatto ed allegato alla domanda di registrazione; detto regolamento deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa, il prodotto od il servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

I controlli e le relative sanzioni, vengono effettuati da un ben preciso organo specificato nel regolamento d’uso, che garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi del marchio collettivo.

Ing. N. Marzulli

Differenze tra Marchio Depositato e Registrato

Marchio: depositato o registrato?

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È frequente la domanda volta a comprendere la differenza di status tra la domanda di marchio e la registrazione dello stesso. Quando viene presentata presso una qualsiasi Camera di Commercio (oppure direttamente presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) una domanda di marchio Italiano, viene attribuito un numero di deposito che si riferisce, appunto, alla domanda presentata; quel numero identifica il marchio (sia la parte grafica che verbale), le classi designate, il titolare ed, in genere, tutte le informazioni legate al marchio in questione. Da quel momento in poi il marchio può considerarsi depositato e tutelabile.

A quel punto la domanda viene inoltrata all’UIBM il quale provvede a controllarne i contenuti formali, viene cioè verificato che siano state pagate le tasse in maniera corretta, che la documentazione presentata sia quella giusta, che il marchio possegga i requisiti minimi ecc. Questa fase dura circa 2 anni (allo stato attuale) al termine dei quali, in caso di assenza di impedimenti o anche di opposizioni, il marchio viene registrato e viene attribuito un numero di registrazione. Solo a quel punto il marchio può considerarsi registrato.

Ing. N. Marzulli

La contraffazione del marchio

Utilizzi non legittimi dei marchi

La contraffazione del marchio si sostanzia nell’uso non legittimo di un marchio, identico o simile ad altro marchio oggetto di registrazione, per distinguere prodotti identici o affini o, qualora il marchio registrato abbia acquisito lo status di marchio che gode di rinomanza, anche prodotti non affini. La registrazione del marchio si effettua depositando formale domanda di registrazione del marchio.

In Italia il deposito della domanda di registrazione del marchio italiano si effettua presso l’U.I.B.M. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso ogni Camera di Commercio provinciale oppure mediante in modalità  telematica (deposito online). L’esame della domanda di registrazione del marchio, come di ogni altro titolo di proprietà industriale per cui si chieda la registrazione o il brevetto, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La registrazione del marchio costituisce, secondo la  normativa italiana compilata nel Codice di Proprietà Industriale,  il titolo di proprietà industriale Marchio Registrato. Al titolare del diritto di proprietà industriale – Marchio Registrato –  il Codice di Proprietà Industriale conferisce diritti esclusivi esercitabili contro chiunque e oggetto di ampia tutela. In particolare, il titolare del marchio registrato  ha  facoltà di fare uso esclusivo del marchio per tutto il periodo di validità della registrazione, rinnovabile illimitatamente. (Continua…)

(continua…)